La sentenza della Corte Costituzionale sull’inabilità permanente a seguito di infortunio/malattia professionale
La Corte Costituzionale – con sentenza del 13 aprile 2021, n. 63 – ha dichiarato illegittimo l’art. 13, comma 6, secondo periodo, D.Lgs. n. 38/2000, recante “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, nella parte in cui non prevede che il grado di menomazione dell’integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti, deve essere rapportato non all’integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni.
Nello specifico, la Consulta ha ritenuto necessario garantire in tutti i casi di tecnopatie, i cui effetti risultino aggravati dalla patologia concorrente, la piena stima del danno biologico: non è, dunque, giustificata la scelta del legislatore di preservare a favore dell’assicurato la rendita liquidata in base al vecchio sistema valutativo parametrato sulla capacità lavorativa generica.