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Legittimo licenziamento per rifiuto nuove mansioni

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La Cassazione – con sentenza del 23 aprile 2021, n. 10867 – ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa intimato alla lavoratrice che, al rientro dalla maternità, si era rifiutata di svolgere le nuove mansioni assegnate dall’azienda cessionaria.

Com’è noto, a mente dell’art. 2119 cod. civ. “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l’indennità indicata nel secondo comma dell’articolo precedente.

Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell’imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell’azienda”.

Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che non rileva il fatto che i medesimi compiti siano stati ritenuti vessatori e disagevoli nel corso del rapporto con il precedente datore di lavoro (impresa cedente), infatti la società cessionaria, per la quale l’attività lavorativa non è mai stata svolta prima del rientro dalla maternità, non può essere ritenuta responsabile degli stessi.

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