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Approvate misure per i lavoratori con figli minori

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E’ stato approvato dall’Aula della Camera il disegno di legge C. 2945-A, di conversione del D.L. 13 marzo 2021, n. 30 (cosiddetto decreto “Covid”), contenente tra l’altro misure di sostegno dei lavoratori con figli minori.

L’art. 2 del provvedimento (che ora passerà al Senato) consente infatti al lavoratore dipendente, che sia genitore di figlio minore di 16 anni, di svolgere, alternativamente all’altro genitore, la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della Asl territorialmente competente.

Di tale misura possono usufruire entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, con disturbi specifici dell’apprendimento riconosciuti ai sensi della Legge 8 ottobre 2010, n. 170 , o con bisogni educativi speciali, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 dicembre 2012, in tutti i casi previsti sopra oppure nel caso in cui i figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.

Qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio.

Di tale misura possono usufruire i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della citata Legge n. 104/1992, a prescindere dall’età del figlio, per la durata dell’infezione da SARS CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio o in caso di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza oppure nel caso in cui il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria.

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