Revoca assegno alla figlia assunta a tempo determinato
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La Cassazione – con sentenza del 5 maggio 2021, n. 11746 – ha ritenuto legittima la revoca dell’assegno riconosciuto ad una figlia assunta con contratto di lavoro a termine, in quanto la stessa risultava occupata con continuità.
Com’è noto, gli assegni di mantenimento per figli sono delle prestazioni a carico del genitore obbligato al mantenimento stesso, in misura proporzionale al suo reddito.
Nel caso in specie, la Suprema Corte ha ritenuto che – ancorché il rapporto di lavoro del figlio non fosse a tempo indeterminato – l’indipendenza economica dello stesso (derivata da una serie di rapporti di lavoro a termine, ma continuativi) fosse condizione giustificatrice per la revoca dell’assegno di mantenimento in capo al genitore.
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