Rimborso spese dipendenti in smart working
L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello dell’11 maggio 2021, n. 328 – ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di rimborso spese ai dipendenti in smart working, precisando che – al fine di non far concorrere il rimborso spese alla determinazione del reddito di lavoro dipendente – occorre adottare un criterio analitico che permetta di determinare per ciascuna tipologia di spesa (quale, ad esempio, l’energia elettrica, la connessione internet, etc.), la quota di costi risparmiati dalla società che, invece, sono stati sostenuti dal dipendente, in maniera tale da poter considerare la stessa quota (in valore assoluto) di costi rimborsati a tutti i dipendenti riferibile a consumi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro.
Al riguardo, l’AE ha ritenuto che le somme rimborsate dalla società ai propri dipendenti che svolgono la loro attività lavorativa in “smart working” sulla base di un criterio forfetario, non supportato da elementi e parametri oggettivi, non possano essere escluse, in assenza di una precisa disposizione di legge al riguardo, dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente.