Contratto a termine stipulato in sede protetta
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota 19 maggio 2021, prot. n. 804 – ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla possibilità di stipulare, in deroga alla durata massima complessiva pari 24 mesi “in sede protetta” (ITL), un ulteriore contratto a termine della durata massima di 12 mesi.
A mente dell’art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015, datore di lavoro e lavoratore possono stipulare “in deroga assistita” un ulteriore contratto a tempo determinato della durata massima di 12 mesi innanzi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, a patto che i 24 mesi siano stati raggiunti come sommatoria di vari contratti a termine con le mansioni di pari livello e categoria legale.
Pertanto, anche l’ulteriore contratto in deroga assistita deve comportare lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale.
Laddove, quindi, il datore di lavoro e il lavoratore sottoscrivano ex novo un contratto a termine che prevede un inquadramento differente rispetto al precedente contratto a termine sottoscritto tra le medesime parti, non vi è la necessità di avanzare istanza di deroga assistita.
Qualora, invece, la successione di contratti susciti perplessità e sorgano dubbi in merito alla diversità di inquadramento del lavoratore assunto a termine, l’ITL può promuovere l’intervento ispettivo al fine di verificare in concreto se la sottoscrizione di successivi e reiterati contratti a termine tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro sia conforme a quanto previsto dagli artt. 19-29, D.Lgs. n. 81/2015.