Erogazione emolumenti arretrati
L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 18 maggio 2021, n. 353 – ha precisato che le somme erogate quali emolumenti arretrati sono assoggettate a tassazione separata, se il ritardo non appare fisiologico, dal momento che il dilatarsi della tempistica di erogazione rispetto agli anni precedenti trae origine da cause e situazioni che non sono imputabili alla volontà delle parti.
Al riguardo, l’AE ha precisato che il cambiamento del sistema di valutazione e la diversa modalità di svolgimento dell’attività lavorativa (nel caso in specie, lo smart working) dovuta all’emergenza epidemiologica da Covid-19 possono comportare ritardi non fisiologici nella corresponsione degli emolumenti relativi ai risultati.
In tali circostanze, le somme erogate non concorrono alla tassazione IRPEF ordinaria ma sono assoggettati alla tassazione separata quali emolumenti arretrati.