Criteri di scelta nel licenziamento collettivo
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 26 aprile 2021, n. 10996, ha ritenuto che lo scopo dell’articolo 5, L. 223/1991, sia quello di avere riguardo alla situazione economica effettiva dei singoli lavoratori, che non può limitarsi alla semplice verifica del numero delle persone a carico da un punto di vista fiscale, integrante una prospettiva riduttiva rispetto al fine perseguito dal Legislatore. Dalla necessità di tutelare maggiormente i lavoratori più onerati, deriva che il riferimento ai “carichi di famiglia” debba essere individuato in relazione al fabbisogno economico determinato dalla situazione familiare e, quindi, dalle persone effettivamente a carico e non da quelle risultanti in relazione ad altri parametri che potrebbero rivelarsi non esaustivi.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, i quali avevano fatto riferimento a una nozione “elastica” dei carichi di famiglia, non limitata al profilo fiscale, rimarcando la necessità per la parte datoriale di scrutinare tutti gli elementi che potrebbero concorrere a definire in senso sostanziale gli oneri economici derivanti dal mantenimento di un familiare e gravanti sul singolo lavoratore. Con la conseguenza che è stato dichiarato illegittimo il licenziamento – con gli effetti reintegratori e risarcitori conseguenti alla violazione dei criteri di scelta – intimato a un lavoratore separato consensualmente e tenuto a corrispondere all’altro coniuge un assegno di mantenimento per la figlia minore.