Monetizzazione di ferie e permessi non fruiti
La Cassazione – con ordinanza dell’8 giugno 2021, n. 15952 – ha affermato che il dirigente o qualsiasi altro lavoratore in posizione apicale assimilata, che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, non lo eserciti e non fruisca del periodo di riposo annuale, non ha diritto alla indennità sostitutiva, a meno che non provi di non avere potuto fruire del riposo a causa di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive.
Al riguardo, l’art. 36, III comma della Costituzione, recita “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.
Nel caso in specie, la Suprema Corte ha respinto il ricorso di un lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro per il pagamento di somme a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute e di indennità per mancati riposi e permessi.