Reddito di Emergenza
L’articolo 36 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, ha previsto il riconoscimento, a domanda, di quattro quote di Reddito di emergenza, per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, ulteriori rispetto alle quote già previste dall’articolo 12, comma 1, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
Ora l’INPS – con Messaggio 24 giugno 2021, n. 2406 – ha fornito indicazioni relativamente alla presentazione delle rispettive domande.
La domanda di Rem può essere presentata all’INPS, esclusivamente on line, dal 1° luglio al 31 luglio 2021, attraverso i seguenti canali:
- il sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN (si ricorda che l’Inps non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
- gli Istituti di Patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
L’Istituto ha ricordato che il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:
- la residenza in Italia del richiedente;
- un valore del reddito familiare, determinato secondo il principio di cassa con riferimento al mese di aprile 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio incrementata, in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso;
- un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159;
- un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.
Il requisito relativo al valore ISEE viene verificato dall’INPS all’atto della presentazione della domanda, nell’ultima DSU valida alla medesima data. In caso di nuclei con presenza di minorenni, rileva l’ISEE minorenni, in luogo di quello ordinario.
L’Istituto ha quindi fornito con il messaggio in commento alcuni esempi di calcolo della soglia di valore massimo del reddito familiare ai fini del diritto alla percezione del Rem nonché i requisiti di compatibilità.