Mancata formazione del lavoratore
La Cassazione – con sentenza del 18 giugno 2021, n. 17576 – ha ribadito la sussistenza del nesso causale tra il sinistro e l’attività pericolosa svolta dal lavoratore, qualora, per la pericolosità della macchina assegnata al lavoratore dopo solo un giorno di formazione, sia altamente probabile che, non adottando ogni cautela prescritta, si verifichino eventi dannosi per il personale.
A mente dell’art. 32 della Costituzione, il diritto alla salute è il diritto “primario e originario dell’individuo”: inoltre, la libertà dell’iniziativa economica privata, ex art. 41 della Costituzione, non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale, ovvero in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.
Nel caso in specie, la Suprema Corte – dopo aver richiamato i suddetti principi costituzionali – ha ritenuto responsabile il datore di lavoro dell’infortunio capitato all’operaio, stante l’omessa adozione delle opportune misure di prevenzione atte a preservare l’integrità psico-fisica del lavoratore sul luogo di lavoro.