Trasferimento del lavoratore ed onere di forma
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La Cassazione – con ordinanza 6 luglio 2021, n. 19143 – ha affermato che il datore di lavoro non è tenuto ad indicare al dipendente le ragioni alla base del suo trasferimento ad altra sede di lavoro, né a fornirgli risposta nell’ipotesi in cui quest’ultimo gliele richieda.
Com’è noto, l’art. 2103 cod. civ., ultimo periodo, recita “Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”.
Nel caso in specie, la Suprema Corte ha ribadito che il provvedimento di trasferimento non è soggetto ad alcun onere di forma.
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