Legittimità della cessione del ramo d’azienda e trasferimento dei rapporti di lavoro
La Cassazione – con sentenza n. 18948/2021 – ha ribadito che non c’è cessione di ramo d’azienda (quindi, non può esserci trasferimento dei rapporti di lavoro), quando i lavoratori passano da cedente a cessionario senza i programmi informatici che utilizzavano in precedenza.
A mente dell’art. 2112 cod. civ. “In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.
Si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”.
Nel caso in specie, la Suprema Corte ha chiarito che il ramo d’azienda non ha autonomia funzionale prima del trasferimento se servono due contratti d’appalto per garantire il servizio di back office trasferito.