Alla Camera l’assegno temporaneo per i figli minori
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E’ stato assegnato alla Commissione Affari sociali della Camera l’esame della proposta di legge A.C. 3201, di conversione del D.L. 8 giugno 2021, n. 79, in materia di assegno temporaneo per figli minori.
Il provvedimento – già approvato dal Senato – prevede che in via temporanea, a decorrere dal 1°luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modifiche dalla Legge 13 maggio 1988, n. 153, sia riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
- con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l’assegno deve cumulativamente:
a. essere cittadino italiano o di uno Stato Ue, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure essere cittadino di uno Stato extraUe in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
b. essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
c. essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico di età inferiore a 18 anni compiuti;
d. essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale; - con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente dev’essere in possesso di un Isee in corso di validità.