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Mobbing da parte di un superiore gerarchico: inerzia colpevole del datore

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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 11 giugno 2021, n. 16534, ha stabilito che la responsabilità del datore di lavoro – su cui incombono gli obblighi ex articolo 2049, cod. civ. – non è esclusa dalla circostanza che la condotta di mobbing provenga da un altro dipendente, posto in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, ove il datore di lavoro sia rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo.

Nel caso di specie, tuttavia, è stata esclusa la responsabilità del datore che non era stato messo a conoscenza delle presunte condotte persecutorie nei confronti della dipendente.

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