Trasferimento d’azienda illegittimo e rifiuto di ripristinare il rapporto: retribuzione
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 14 giugno 2021, n. 16719, ha stabilito che, alla stregua del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha rivisitato il precedente indirizzo giurisprudenziale nella materia, qualora il datore di lavoro abbia operato un trasferimento di (ramo di) azienda dichiarato illegittimo e abbia rifiutato il ripristino del rapporto senza una giustificazione, non sono detraibili dalle somme dovute al lavoratore dal datore cedente quanto il lavoratore stesso abbia percepito, nello stesso periodo, anche a titolo di retribuzione, per l’attività prestata alle dipendenze dell’imprenditore già cessionario, ma non più tale, una volta dichiarata giudizialmente – come nella fattispecie – la non opponibilità della cessione al dipendente ceduto; e ciò, perché, in tale ipotesi, permane in capo allo stesso il diritto di ricevere le somme ad esso spettanti, da parte del datore cedente, a titolo di retribuzione e non di risarcimento.