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Conguaglio dell’indennità di malattia per quarantena da Covid e rinvio degli Uniemens

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L’INPS – con Nota 4 agosto 2021, prot. n. 6709 – ha precisato che i datori di lavoro o i loro intermediari non dovranno più rielaborare gli Uniemens al fine di conguagliare le indennità di malattia anticipate, ex art. 26 D.L. n. 18/2020.

Al riguardo, l’Istituto – nell’accogliere la richiesta dei CdL – ha precisato che l’operazione verrà effettuata d’ufficio dall’INPS stesso.

Infatti, anche se tale operazione comporterà un disallineamento tra la posizione individuale del lavoratore e il dato contabile riferito al relativo conguaglio, verrà consentito ai datori di lavoro (ed ai loro intermediari) di ridurre il carico di lavoro a cui sono sottoposti.

L’INPS, poi, con un successivo Messaggio, spiegherà come avverrà la restituzione del solo importo già conguagliato come indennità di malattia con causale E775, e la contestuale valorizzazione dell’importo spettante per la quarantena con i codici indicati nel Messaggio n. 3871/2020 nelle denunce con periodo di competenza da agosto 2021 a dicembre 2021.

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