Sgravio contributivo assunzioni donne vittime di violenza di genere
L’INPS – con Circolare 10 settembre 2021, n. 133 – ha fornito le istruzioni operative per il riconoscimento dello sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel corso dell’anno 2021 da parte di cooperative sociali, di donne vittime di violenza di genere.
Possono accedere al beneficio in trattazione esclusivamente le cooperative sociali, ex lege n. 381/1991 .
Nello specifico, sono definite cooperative sociali le società che hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:
- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
L’incentivo in esame spetta per l’assunzione di donne vittime di violenza di genere, inserite in percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio.
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di € 350 mensili (pari ad € 11,29 al giorno).
Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro interessato, previa autentificazione, deve inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “Do.VI”, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni – ex DiResCo” una domanda di ammissione all’incentivo, indicando le seguenti informazioni:
- la lavoratrice nei cui confronti, nell’anno 2021, è intervenuta l’assunzione a tempo indeterminato;
- la data di rilascio del provvedimento riguardante il percorso di protezione e il Comune di competenza;
- l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
- la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.