Avvio procedura di condotta antisindacale
La Cassazione Civile, Sezioni Unite, con sentenza 21 luglio 2021, n. 20819, ha ritenuto che la procedura per la repressione della condotta antisindacale si può avviare anche nel caso in cui la controversia riguardi una clausola inserita in un contratto di lavoro soggetto alle regole di un altro ordinamento: la condotta antisindacale, infatti, danneggia un soggetto terzo rispetto al rapporto di lavoro (il sindacato) e genera una forma di responsabilità extracontrattuale, che prescinde dalla legge che regola il contratto individuale di lavoro. Ciò al fine di tutelare interessi omogenei individuali, sia pure non riferibili nella specie a vittime immediatamente o direttamente identificabili della discriminazione, che sono rilevanti per la collettività, atteso l’interesse di quest’ultima nel suo insieme a che non siano posti in essere nei rapporti di lavoro comportamenti discriminatori diretti che possono pregiudicare il corretto e buon funzionamento del mercato del lavoro nel complesso, a cui concorre il leale e corretto svolgimento delle relazioni sindacali.
Nel caso di specie, le SS.UU. hanno confermato la condanna di Ryanair a pagare 50.000 euro alla Filt-Cgil di Bergamo per comportamento antisindacale, consistente nell’aver inserito nel contratto di lavoro del personale di cabina degli aeromobili una clausola volta a impedire interruzioni di lavoro o qualunque altra azione sindacale e a escludere il riconoscimento di qualunque sindacato, pena l’annullamento del contratto e la perdita di qualunque incremento retributivo o indennitario, o di cambio turno.