Infortunio sul lavoro: nozione di causa violenta lavorativa
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 13 agosto 2021, n. 22871, ha ritenuto che la nozione legale di causa violenta lavorativa comprende qualsiasi fattore presente nell’ambiente di lavoro in maniera esclusiva o in misura significativamente diversa che nell’ambiente esterno, il quale, agendo in maniera concentrata o lenta, provochi (nel primo caso) un infortunio sul lavoro o (nel secondo) una malattia professionale; tanto vale anche quando, nell’ambiente di lavoro, il lavoratore sia in attesa o in procinto di iniziare il turno lavorativo, rilevando esclusivamente l’occasione di lavoro quale criterio di collegamento con l’attività lavorativa che giustifica la tutela differenziata, costituzionalmente garantita, rispetto ad altri eventi dannosi, evolutasi in senso estensivo, fino a ricomprendere tutte le attività prodromiche e strumentali all’esecuzione della prestazione lavorativa e tutte le condizioni, comprese quelle ambientali e socio-economiche, in cui l’attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall’apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore (col solo limite, in quest’ultimo caso, del c.d. rischio elettivo).