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Green pass: DPCM sulle verifiche in ambito lavorativo privato e pubblico

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Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ieri in tarda serata ha firmato il dpcm con le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo. Il decreto interviene per fornire ai datori di lavoro pubblici e privati gli strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni.

Il DPCM modifica e semplifica le possibilità di controllo della certificazione verde: il provvedimento, infatti, estende a privati e PP.AA. la possibilità di utilizzare le App SDK (Software Development Kit, ovvero un Kit che consente di realizzare applicazioni specifiche per la verifica del green pass, integrando nel software le stesse funzionalità dell’app VerificaC19), NoiPA (il sistema del Mef che gestisce circa 1,9 milioni di dipendenti pubblici) e Portale Inps che consentono la verifica automatizzata (finora i privati erano costretti a una verifica manuale con App VerificaC19, soluzione quest’ultima che non è comunque esclusa, ma risulta residuale).  

In tal senso, la bozza di D.P.C.M. (su proposta del Ministero della Salute, del MEF e dell’Innovazione Tecnologica) prevede che per «assicurare efficace ed efficiente» verifica del Green pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati, il ministero della Salute «rende disponibili ai datori di lavoro specifiche funzionalità» per una verifica «quotidiana e automatizzata» rivelando solo il «possesso» di un certificato «in corso di validità» e non «ulteriori informazioni».

Anche il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso, in via d’urgenza, parere favorevole sullo schema di D.P.C.M. che introduce tali nuove modalità di verifica, a patto che “l’attività di verifica non dovrà comportare la raccolta di dati dell’interessato in qualunque forma, ad eccezione di quelli strettamente necessari”.

Infine, viene disposto che nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale Dgc, “i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni per il rilascio della certificazione verde (vaccinazione, avvenuta guarigione o effettuazione del tampone)”.

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