Liquidazione dell’assegno mensile di invalidità e requisito di inattività lavorativa
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L’INPS – con Messaggio del 14 ottobre 2021, n. 3495 – ha ribadito che lo svolgimento dell’attività lavorativa, a prescindere dalla misura del reddito ricavato, preclude il diritto al beneficio, ex art. 13, Legge n. 118/1971.
Pertanto, a decorrere dal 14 ottobre 2021, l’assegno mensile di assistenza in commento sarà liquidato, fermi restando tutti i requisiti previsti dalla legge, solo nel caso in cui risulti l’inattività lavorativa del soggetto beneficiario.
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