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Dall’INL chiarimenti sul distacco transnazionale di lavoratori

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Con la Circolare 19 ottobre 2021, n. 2, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito al distacco transnazionale di lavoratori, alla luce delle novità apportate dal D.Lgs. n. 122/2020 , applicabile dal 30 settembre 2020.

Si precisa tra l’altro che l’invio in Italia del lavoratore somministrato dev’essere comunicato dall’agenzia di somministrazione straniera entro le ore 24 del giorno antecedente l’invio, mediante l’utilizzo del Modello UNI – Distacco UE, disponibile sulla piattaforma dedicata.

Per la violazione di tale obbligo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

Nei confronti dei lavoratori somministrati, l’impresa utilizzatrice “intermedia” non deve assolvere ad alcun obbligo; è invece tenuta a comunicare solo in relazione ai propri dipendenti che siano distaccati nell’ambito dello stesso rapporto commerciale intrattenuto con l’impresa destinataria stabilita in Italia (si pensi ad un contratto di appalto ove siano impiegati sia lavoratori somministrati sia dipendenti dell’impresa appaltatrice straniera).

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