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Non spetta al datore retribuire la reperibilità speciale già compensata dal CCNL

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 30301 del 27 ottobre 2021, ha statuito che non deve essere retribuita come attività lavorativa vera e propria, in quanto compensata dal contratto collettivo, la reperibilità speciale richiesta al guardiano laddove detto servizio pur vincolato nel luogo di espletamento, lascia libero il lavoratore di riposare e dedicarsi ad attività di suo gradimento anche in compagnia, senza alcun obbligo specifico di vigilanza.

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