Recesso dal contratto di agenzia: parità delle parti in tema di preavviso
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 10 settembre 2021, n. 24478, in tema di contratto di agenzia, ha ritenuto che l’articolo 1750, comma 4, cod. civ., nel porre la regola inderogabile secondo la quale i termini di preavviso devono essere gli stessi per le due parti del rapporto, esprime un precetto materiale che vieta pattuizioni che alterino la parità delle parti in materia di recesso, con la conseguenza che è nullo per frode a detto precetto (articolo 1344, cod. civ.) il patto che contempli, in aggiunta all’obbligo di pagare l’indennità di mancato preavviso, una clausola penale a carico del solo agente che si renda inadempiente all’obbligo di dare preavviso.
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