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Pagamento indennità maternità: litisconsorzio necessario tra Inps e datore

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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 20 settembre 2021, n. 25401, ha stabilito che la domanda della lavoratrice dipendente volta al riconoscimento dell’indennità di maternità va proposta non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche dell’Inps, ricorrendo nei loro confronti un’ipotesi di litisconsorzio necessario ex articolo 102, c.p.c., in quanto, ai sensi dell’articolo 1, D.L. 663/1979, convertito nella L. 33/1980, l’Inps è l’unico soggetto obbligato a erogare le indennità di malattia e maternità ex articolo 74, L. 833/1978, mentre il datore di lavoro ha solo il dovere di anticiparne l’importo, salvo conguaglio con i contributi e le altre somme da corrispondere all’Istituto, sempreché la prestazione sia effettivamente dovuta dall’Istituto previdenziale.

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