Modifica della distribuzione oraria e potere organizzativo del datore di lavoro
La Cassazione – con ordinanza del 3 novembre 2021, n. 31349 – ha ribadito che il datore di lavoro può modificare l’orario di servizio della dipendente spostata in un altro reparto per dismissione di attività produttive, anche se quest’ultima presenta una patologia che però non la rende inidonea ai turni (nello specifico sindrome ansiosa e cefalea cronica).
Com’è noto, a mente dell’art. 1, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 66/2003 “costituisce orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
In tal senso, l’art. 2094 cod. civ. recita “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”.
Pertanto, la modifica della distribuzione oraria è espressione precipua del potere organizzativo del datore di lavoro.