Nullità del licenziamento e manifesta insussistenza del fatto contestato
La Cassazione – con sentenza n. 32502/2021 – ha ritenuto nullo il licenziamento del dipendente, in mancanza di concreta prova del ritardo del lavoratore.
L’art. 2119 cod. civ. (rubricato “Recesso per giusta causa”) recita “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l’indennità sostitutiva del preavviso. Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell’imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa”.
Nel caso in specie, la Suprema Corte ha sottolineato che il fatto contestato risulta insussistente se il richiamo è generico e manca la specifica riproduzione della contestazione, per totale mancanza di prova delle infrazioni accusate.