Imminente superamento del periodo di comporto e legittimità del licenziamento
La Cassazione – con ordinanza del 28 ottobre 2021, n. 30478 – ha ribadito che l’impresa non è tenuta ad avvertire il lavoratore in malattia circa l’imminente scadenza del periodo di comporto.
A mente dell’art. 2110 cod. civ. “In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un’indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equità.
Nei casi indicati nel comma precedente, l’imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell’articolo 2118 , decorso il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità.
Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell’anzianità di servizio”.
Nel caso in specie, la Suprema Corte ha chiarito che non sussistono, dunque, né profili discriminatori né violazione dei doveri di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto se il datore di lavoro non risponde alle richieste del dipendente in merito al calcolo dei giorni di assenza, “utili” al superamento del periodo di comporto.