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Legittimità del trasferimento del lavoratore

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La Cassazione – con ordinanza dell’8 novembre 2021, n. 32506 – ha ritenuto legittima la scelta del datore di lavoro di trasferire il lavoratore per ragioni tecniche, organizzative e produttive, anche nel caso in cui non sia provata l’inutilizzabilità del dipendente nella sede originaria.

Com’è noto, l’art. 2103, comma 8, cod. civ. recita “Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”.

Nel caso in specie, la Suprema Corte ha ricordato che il controllo giudiziale del trasferimento va compiuto con riferimento alla sussistenza del nesso di causalità tra il provvedimento e le succitate ragioni (tecniche, organizzative e produttive) e non si estende anche alla valutazione del merito della scelta del datore di lavoro al fine di verificarne l’idoneità o meno a soddisfare tali esigenze.

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