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Esonero parziale dei contributi previdenziali

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Con il Messaggio 15 novembre 2021, n. 3974, l’Inps ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’art. 1, commi da 20 a 22-bis , della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021).

La norma prevede per il 2021 l’esonero parziale della contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni Inps e alle Casse previdenziali professionali autonome.

Qualora l’ammontare della contribuzione dovuta per l’anno 2021, con termini di versamento entro il 31 dicembre 2021, dovesse eccedere l’importo concesso dell’esonero, il contribuente dovrà procedere al pagamento della differenza contributiva entro il giorno 29 dicembre 2021.

Decorso tale termine, la differenza dei contributi dovuti sarà gravata delle sanzioni civili calcolate ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera a), della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 20021) a decorrere dal predetto termine.

In materia l’Inps era già intervenuto con la Circolare 6 agosto 2021, n. 124 e il Messaggio 20 agosto 2021, n. 2909.

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