Nozione di trasferimento ed adibizione a mansioni diverse
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La Cassazione – con sentenza del 12 novembre 2021, n. 34014 – ha affermato che ai fini della sussistenza del trasferimento del lavoratore deve essere messo in atto uno spostamento geografico del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.
Com’è noto, l’art. 2103 cod. civ. recita “Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”.
Nel caso in oggetto, la Suprema Corte ha sottolineato che non è sufficiente la mera adibizione del lavoratore a mansioni diverse perché si possa dire realizzato il trasferimento dello stesso.
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