Dimissioni: in caso di rinuncia al preavviso nulla è dovuto alla parte recedente
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 13 ottobre 2021, n. 27934, ha statuito che dalla natura obbligatoria del preavviso discende che la parte non recedente, che abbia – come nel caso di specie – rinunziato al preavviso, nulla deve alla controparte, la quale non può vantare alcun diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino a termine del preavviso; alcun interesse giuridicamente qualificato è, infatti, configurabile in favore della parte recedente. La libera rinunziabilità del preavviso esclude che a essa possano connettersi a carico della parte rinunziante effetti obbligatori in contrasto con le fonti delle obbligazioni indicate nell’articolo 1173, cod. civ..
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