NASpI: risoluzione rapporto lavoro per accordo collettivo
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L’INPS – con Circolare 1 dicembre 2021, n. 180- ha riepilogato le istruzioni amministrative in materia di proroga del divieto di licenziamento e di accesso alla prestazione NASpI, nell’ipotesi di adesione del lavoratore a un accordo collettivo aziendale avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Al riguardo, l’Istituto ha ricordato che nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta con decorrenza successiva al 30 giugno 2021 e con un datore di lavoro per il quale il divieto di licenziamento è venuto meno dalla data del 1° luglio 2021, l’accesso alla prestazione NASpI è ammessa secondo le seguenti ipotesi ordinarie di cessazione del rapporto di lavoro:
- licenziamento;
- scadenza del contratto a tempo determinato;
- dimissioni per giusta causa;
- dimissioni durante il periodo tutelato di maternità, ex art. 55, D.Lgs. n. 151/2001;
- risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione, ex art. 7, legge n. 604/1966, come modificato dall’art. 1, comma 40, legge n. 92/2012;
- licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione, ex art. 6, D.Lgs. n. 23/ 2015;
- risoluzione consensuale in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore ovvero mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici.
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