Chiarimenti sul ruolo dei volontari e RUNTS
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Nota del 30 novembre 201, prot. n. 18244 – ha risposto ai vari quesiti che sono pervenuti all’Amministrazione afferenti:
- all’ordinamento e all’amministrazione degli Enti del Terzo settore (“ETS”);
- al ruolo dei volontari e, più specificamente, al loro prevalente apporto per alcune categorie particolari di ETS;
- alle funzioni esercitabili dal legale rappresentante di una rete associativa nei rapporti con gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Con riferimento alle reti associative, la possibilità di assumere la rappresentanza degli enti ad esse aderenti ai fini dell’iscrizione al RUNTS e dello svolgimento degli adempimenti conseguenti attraverso le proprie articolazioni territoriali sarà soddisfatta attraverso la contestuale presentazione al competente ufficio del RUNTS, in allegato all’istanza:
- dell’attestazione di adesione dell’ente rappresentato alla rete associativa, rilasciata dal rappresentante legale dell’ente qualificato come rete e contenente l’individuazione, per tipologia (es. comitato provinciale, comitato regionale ecc.) dell’ente intermedio al quale secondo gli assetti statutari della rete sono attribuite le funzioni di rappresentanza;
- della manifestazione di volontà dell’ente di base di avvalersi per la presentazione dell’istanza della Rete associativa cui esso aderisce, anche sotto forma di delega alla rete medesima, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente da iscrivere (senza necessità di menzionare specificamente l’ente che in concreto costituisce l’articolazione della rete incaricata, al livello territoriale individuato nell’attestazione, di svolgerne le funzioni). Non è quindi necessaria la stipula di un vero e proprio contratto di mandato essendosi già manifestata la volontà delle parti (rete associativa e ente aderente) rispettivamente al momento dell’accettazione dell’adesione alla rete e del rilascio della delega.
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