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Modalità di trattamento Quarantena per Covid

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Gentili Clienti,

con la presente siamo a ricordarVi che dal 1° gennaio, non è possibile riconoscere come malattia il periodo di quarantena; in caso contrario l’Inps considererà l’operazione indebita richiedendo a rimborso le indennità.

Di seguito una concisa tabella esplicativa che indica le modalità di trattamento della quarantena:

TRATTAMENTO QUARANTENA
Fino al 31/12/2021Dal 1° gennaio 2022
Fino al 31 dicembre scorso, ai sensi dell’ art. 26 del dl n. 18/2020, c.d. Cura Italia, la «quarantena con sorveglianza attiva con permanenza domiciliare e precauzionale» è stata equiparata a malattia e fuori del periodo c.d. di «comporto». Lo stesso dicasi per la malattia Covid.Dal 1° gennaio, le tutele non sono state rifinanziate e l’Inps (come indicato nel messaggio n. 2842/2021 ), in mancanza di fondi non riconoscere la tutela della malattia. Quindi in caso di quarantena, se le mansioni lo consentono, è possibile lavorare in SMART WORKING. In caso contrario, le giornate di assenza non saranno retribuite a meno che non venga richiesto un permesso retribuito oppure ferie.

Da considerare inoltre, come le disposizioni introdotte abbiamo modificato anche la “durata” della quarantena.

In allegato trasmettiamo quanto diramato dal Ministero della Salute del 30/12/2021, unitamente alla tabella riepilogativa pubblicata da “Italia Oggi

Come indicato, dagli allegati, i giorni di quarantena cambiano in relazione al fatto di aver eseguito il vaccino.

Dal 15 febbraio 2022 obbligo vaccinale over 50

Infine, desideriamo ricordare che il D.L. 7 gennaio 2022, ha previsto l’obbligo vaccinale per i soggetti di età pari o superiore a 50 anni, indipendentemente dall’attività eventualmente svolta.

L’inosservanza sarà punita con una sanzione in misura fissa pari a 100 euro, e avrà ulteriori ripercussioni in ambito lavorativo.

Di fatto a partire dal 15 febbraio 2022 costoro, se sprovvisti di super green pass, non potranno accedere al luogo di lavoro, e saranno considerati ASSENTI INGIUSTIFICATI senza corresponsione di retribuzione o altra tipologia di emolumento.

Sono, comunque, escluse sanzioni disciplinari e viene garantito il diritto al mantenimento del posto di lavoro.

Se il soggetto obbligato alla vaccinazione, ma sprovvisto di super green pass, accederà ugualmente al posto di lavoro, in violazione delle norme introdotte dal D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, gli sarà comminata una sanzione specifica.

L’importo della sanzione potrà andareda un minimo di 600 euro a un massimo di 1.500 euro, inoltre, potrà essere soggetto a sanzioni disciplinari.

Quanto sopra esposto rappresenta il quadro normativo attuale, il quale rimarrà in vigore fino alla fine dello stato emergenziale, ad oggi, prevista per la data del 31 marzo 2022.

Restando a Vostra disposizione per qualsiasi necessità e/o chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

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