Cessione ramo d’azienda illegittimo e diritto alla retribuzione
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 22 novembre 2021, n. 35982, ha stabilito che, in tema di cessione di ramo d’azienda, di cui sia giudizialmente accertata l’inefficacia, il rapporto di lavoro con il cessionario deve intendersi instaurato in via di fatto, con la conseguenza che le vicende risolutive a esso attinenti non sono idonee a incidere sul diritto del lavoratore illegittimamente ceduto a ricevere le retribuzioni a lui spettanti in forza del rapporto con il cedente. Infatti, il rapporto di lavoro deve considerarsi ancora in essere, sebbene quiescente fino alla dichiarazione di inefficacia della cessione.
Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto inidoneo a incidere sul rapporto lavorativo con il cedente la transazione intervenuta con il cessionario, ritenuta res inter alios acta.