Mobbing: gli elementi che lo configurano
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 2 dicembre 2021, n. 38123, ha stabilito che, ai fini della configurabilità del mobbing devono sussistere:
– condotte, che possono costituire atti illeciti, o anche leciti se considerati singolarmente, purché contraddistinte dal carattere persecutorio e dall’intento vessatorio, che vengano posti in essere nei confronti della vittima con modalità sistematiche e prolungate nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro, di un suo preposto o anche da parte di altri colleghi, soggetti al potere direttivo dei primi;
– un evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del lavoratore;
– il nesso eziologico tra i comportamenti posti in essere e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psicofisica e/o nella propria dignità;
– l’elemento soggettivo, inteso come l’intento oppressivo unificante di tutti i comportamenti lesivi.