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Lavoratore in smart working dall’Italia per datore estero

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L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 31 gennaio 2022, n. 55 – ha chiarito che il regime fiscale di favore per i lavoratori impatriati non richiede che l’attività sia svolta per un’impresa operante sul territorio dello Stato: pertanto, possono accedere all’agevolazione i soggetti che vengono a svolgere in Italia, in modalità smart working, le attività alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all’estero o i cui committenti siano soggetti stranieri non residenti.

In tal caso, la condizione necessaria per usufruire della relativa agevolazione fiscale è che il lavoratore:

  • trasferisca la residenza nel territorio dello Stato, ex art. 2 del TUIR;
  • non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
  • svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

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