Regime fiscale e RITA: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate – con Risoluzione del 16 febbraio 2022, n. 9/E – ha esaminato il trattamento fiscale della rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), fornendo chiarimenti in merito ad alcune questioni interpretative.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche in caso di erogazione di un’anticipazione anteriormente all’erogazione della RITA, il conguaglio dell’imposta assolta a titolo provvisorio sull’anticipazione sarà effettuato al momento della liquidazione definitiva della prestazione.
La prestazione definitiva sarà costituita:
- in caso di RITA parziale, dai montanti non utilizzati per l’erogazione della RITA stessa e dai montanti maturati per effetto dei versamenti contributivi eseguiti in corso di erogazione della RITA;
- in caso di RITA totale, dai montanti maturati per effetto dei versamenti contributivi eseguiti in corso di erogazione della RITA.
Infine, viene chiarito che è applicabile la ritenuta del 15%, degradabile fino al 9%, in quanto, per espressa previsione normativa, solo la base imponibile della RITA è determinata secondo le regole vigenti ratione temporis, mentre la tassazione è unitaria per l’intera prestazione richiesta e consiste nell’applicazione della ritenuta del 15%, riducibile fino al 9% in ragione dell’anzianità di iscrizione al fondo, ex art. 11, comma 4-ter , D.Lgs. n. 252/2005.