Accertamento differenze retributive al lordo delle ritenute
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 25 maggio 2018, n. 13164, ha stabilito che in sede di accertamento contabile delle differenze retributive spettanti a un lavoratore, dalle somme lorde che spettano allo stesso devono essere detratte le somme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivo importo, a nulla rilevando che il datore non abbia operato le ritenute previdenziali e fiscali prescritte; e ciò, in quanto l’accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista dall’articolo 19, L. 218/1952, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, medesima legge; e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare – salva la prova di fatti a lui non imputabili – debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); e atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce a un momento successivo a quello dell’accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d’imposta, sul quale il giudice chiamato all’accertamento e alla liquidazione predetti non ha il potere d’interferire.