Acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR
Il datore di lavoro può scegliere, in ciascun anno, se adottare il metodo storico o previsionale per la determinazione dell’anticipo da versare entro il 16 dicembre. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 68/E del 7 dicembre 2023 .
L’acconto dell’imposta sulla rivalutazione del Tfr, da versare entro il 16 dicembre di ciascun anno, può essere determinato, anziché con il metodo storico, sulla base del calcolo della rivalutazione che presumibilmente sarà accantonata al fondo Tfr nell’anno in corso.
Il dubbio verteva sul metodo di calcolo dell’imposta sostitutiva, che i datori di lavoro sono tenuti ad applicare alle rivalutazioni del fondo Tfr maturate in ciascun anno. Il tributo deve essere versato entro il 16 febbraio dell’anno successivo, mentre entro il 16 dicembre dell’anno in corso deve essere pagato l’acconto pari al 90% dell’imposta sulle rivalutazioni maturate nell’anno precedente. Al fine della determinazione della percentuale di rivalutazione, si deve utilizzare l’incremento Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato nel mese di dicembre dell’anno precedente. Per i dipendenti cessati in corso d’anno (entro il 30 novembre) l’acconto è dovuto nella misura del 90% dell’imposta trattenuta sulle rivalutazioni all’atto della cessazione del rapporto.
In alternativa, l’anticipo può essere determinato sulla base delle rivalutazioni presuntive maturate nell’anno per il quale è dovuto (art. 11, comma 4, del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47).
L’Agenzia delle entrate, dopo aver riepilogato la disciplina di riferimento, nella risoluzione n. 68/E, conferma che la norma consente al datore di lavoro di scegliere, in ciascun anno, tra il metodo storico e previsionale per la determinazione dell’acconto da versare entro il 16 dicembre di ciascun anno.
Di conseguenza, con riferimento al 2023, visto che, presumibilmente l’indice Istat relativo al mese di dicembre 2023 sarà più basso rispetto a quello dello scorso anno e, pertanto, per evitare che, in sede di saldo, si determini un’eccedenza a credito, l’Agenzia ritiene che il sostituto d’imposta possa determinare l’acconto dell’imposta sostitutiva sulla base del calcolo della rivalutazione che presumibilmente sarà accantonata al fondo Tfr nel 2023.
In tale caso, se l’acconto pagato dovesse poi risultare più basso rispetto all’imposta effettivamente dovuta, l’insufficiente versamento sarà soggetto alla sanzione prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, ferma la possibilità di regolarizzare spontaneamente la violazione attraverso l‘istituto del ravvedimento operoso.