Accordo collettivo di lavoro: principio della libertà della forma
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 22 novembre, n. 30264, ha stabilito che, in virtù del principio di libertà della forma, e salva un’eventuale diversa pattuizione scritta precedentemente raggiunta ai sensi dell’articolo 1352 cod. civ. dalle medesime parti stipulanti, i contratti collettivi di lavoro possono realizzarsi anche verbalmente o per fatti concludenti. Ne consegue che anche i negozi connessivi, come il recesso unilaterale ex articolo 1373, comma 2, cod. civ., rispondono al medesimo principio. La parte che eccepisce l’avvenuto recesso unilaterale è onerata ex articolo 2697, comma 2, cod. civ, della prova relativa e, ove alla manifestazione orale segua, su richiesta dell’altro o degli altri contraenti, una dichiarazione scritta del medesimo tenore, è altresì onerata della prova del carattere meramente confermativo – anziché innovativo – di tale successiva dichiarazione.