Accordo di ricollocazione: i chiarimenti dall’ANPAL
Il Ministero del Lavoro e l’ANPAL hanno emanato la circolare 8 giugno 2018, n. 2, con la quale sono state diffuse importanti istruzioni operative relative all’accordo di ricollocazione previsto dal D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015, art.24-bis.
Il comma 1 del nuovo articolo 24-bis prevede che la procedura di consultazione sindacale di cui all’articolo 24 del d.lgs. n. 148 del 2015, finalizzata all’attivazione dell’intervento straordinario di integrazione salariale nei casi di riorganizzazione o di crisi aziendale in cui non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale, possa concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione dei lavoratori, con l’indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero.
Tale accordo andrà redatto in coerenza con il modello allegato alla circolare.
Si ricorda, infine, che ai sensi del comma 6 del citato articolo 24-bis, al datore di lavoro che assume il lavoratore nel periodo in cui usufruisce dell’assegno di ricollocazione, compete l’esonero dal versamento del 50 per cento dei contributi previdenziali complessivamente dovuti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua.
L’esonero è riconosciuto per una durata non superiore a:
- diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
- dodici mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato.
Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi.