Accordo scritto con il lavoratore sulla trasformazione oraria del rapporto di lavoro
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La Cassazione – con sentenza del 5 giugno 2023, n. 15676 – ha ritenuto illegittimo il licenziamento intimato al dipendente che, sebbene reintegrato dopo il primo licenziamento, non si presenta sul posto di lavoro in quanto non riammesso dal datore all’incarico precedente.
Nel caso in specie, la Suprema Corte ha affermato che il rapporto di lavoro non può essere trasformato unilateralmente dal datore, da tempo pieno a part time, senza un previo accordo scritto con il lavoratore interessato.
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