Adeguamento del fondo di integrazione salariale: in GU il decreto
Nella Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2022, n. 220 è stato pubblicato il decreto MLPS 21 luglio 2022, recante “Adeguamento del Fondo di integrazione salariale alla legge 30 dicembre 2021 , n. 234”.
Sono destinatari delle prestazioni erogate dal suddetto Fondo i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, con esclusione dei dirigenti, che abbiano un’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione pari a trenta giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.
Tale condizione non è necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili.
Per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie.
Il Fondo di integrazione salariale garantisce la prestazione di un assegno di integrazione salariale d’importo pari all’integrazione salariale in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie.
Ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, l’accesso all’assegno di integrazione salariale può essere riconosciuto per le causali ordinarie e straordinarie; ai datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente, nonché ai datori di lavoro, ex art. 20, comma 3-ter , D.Lgs. n. 148/2015 a prescindere dal numero dei dipendenti, l’accesso all’assegno di integrazione salariale può essere riconosciuto per le causali ordinarie.