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Adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali

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L’Inps, con messaggio n. 2651 del 19 luglio 2024, ha fornito le prime istruzioni operative sul D.I. 21 maggio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2024 e vigente dal 9 luglio stesso, che adegua, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, D.Lgs. 148/2015, la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali alla novellata disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui alla L. 234/2021 e successive modificazioni.

È stato ridefinito l’ambito di applicazione del Fondo, che si estende ai datori di lavoro del settore delle attività professionali che occupano almeno un dipendente, mentre in precedenza il requisito dimensionale previsto era riferito ai datori di lavoro con più di 3 dipendenti. Inoltre, la platea dei lavoratori destinatari delle tutele è stata ampliata ai lavoratori assunti con qualsiasi tipologia di contratto di apprendistato; restano, invece, esclusi i dirigenti.

Pertanto, anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 3 dipendenti nel semestre di riferimento possono utilmente presentare al medesimo Fondo, con le modalità telematiche in uso, domande di assegno di integrazione salariale, per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa, per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 9 luglio 2024. Conseguentemente, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del D.I. 21 maggio 2024 (luglio 2024), anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 3 dipendenti nel semestre di riferimento sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo e non sono più soggetti alla disciplina del Fis, né al relativo obbligo contributivo. Quindi, dalla mensilità di competenza luglio 2024, i datori di lavoro, come sopra individuati (connotati dal c.a.“0S”), sono tenuti a versare al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali il contributo ordinario di finanziamento, la cui misura è stata modificata rispetto al precedente D.I..

Inoltre, è previsto un contributo addizionale nella misura del 4%, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione dell’assegno di integrazione salariale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse.

L’Istituto rimanda a una successiva circolare le istruzioni specifiche sulle novità del D.I..

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