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Adi sotto stretta sorveglianza

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Tempi duri per i furbetti dell’Adi. L’Inps, infatti, verifica ogni mese, prima di erogare la rata di sussidio mensile, se il nucleo familiare è in possesso dei requisiti, nonché l’eventuale presenza di variazioni ovvero di sanzioni tali da comportare la decadenza dal beneficio. A precisarlo è il ministero del lavoro nella nota prot. n. 12607/2024 , fornendo ulteriori indicazioni attuative dell’assegno d’inclusione (Adi).

Il possesso dei requisiti. Per ottenere l’Adi è necessario essere in possesso di una serie di requisiti di tipo anagrafico ed economico-patrimoniale. Il ministero ricorda che tali requisiti di accesso alla domanda di Adi devono essere posseduti nel corso del periodo di erogazione del sussidio. Aggiunge, poi, che l’Inps, ogni mese, prima dell’erogazione della relativa mensilità di Adi, effettua una serie di verifiche in automatico.

In caso di variazioni che comportano la decadenza dall’Adi (come può succedere, ad esempio, nel caso di compimento della maggiore età dell’unico componente minorenne e assenza di altri componenti destinatari della misura: persone di 60 o più anni d’età o con disabilità o in condizioni di svantaggio) o in caso di sanzioni (ad esempio mancata presentazione, senza giustificato motivo, a una convocazione da parte dei servizi sociali), il nucleo decade dal beneficio dell’Adi. In tal caso, l’aggiornamento sull’avvenuta decadenza è effettuato in via telematica dall’Inps sulle piattaforme Siisl e a Gepi.

Il monitoraggio trimestrale. Per ottenere e per conservare l’erogazione dell’Assegno di inclusione, oltre al possesso dei requisiti come visto, il richiedente è tenuto a iscriversi al sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl) e a sottoscrivere un patto di attivazione digitale (Pad). Nei successivi 120 giorni, tutti i soggetti facenti parte del nucleo familiare beneficiario dell’Adi devono presentarsi ai servizi sociali per il primo appuntamento, dal quale scaturirà il tipo di accompagnamento da seguire: attivazione lavorativa (sottoscrivendo un patto di servizio personalizzato con i servizi per il lavoro) o inclusione sociale (sottoscrivendo un patto per l’inclusione sociale, Pais). Da questo momento in poi, scatta il c.d. monitoraggio trimestrale: obbligo di presentarsi presso i servizi sociali o un patronato ogni 90 giorni per confermare la propria condizione.

Gli esonerati. Dall’obbligo di monitoraggio, spiega il ministero, sono esclusi i componenti il nucleo familiare d’età pari o superiore a 60 anni, i componenti con disabilità certificata ai fini dell’Isee, i componenti inseriti in percorsi di protezione relativi a violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali.

Il minore e l’obbligo scolastico.

L’esclusione, precisa il ministero, non opera nei confronti dei soggetti esonerati per età (pari o superiore a 60 anni) o per disabilità appartenenti a un nucleo con minorenni tenuti all’obbligo scolastico. Infatti, in tal caso, almeno un componente adulto è tenuto a sottoscrivere il Pais al fine di garantire il monitoraggio dell’adempimento dell’obbligo scolastico dei minorenni.

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