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Agenzia delle Entrate: i chiarimenti sul Bonus carburante di € 200

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L’Agenzia delle Entrate – con Circolare 14 luglio 2022, n. 27 – ha fornito indicazioni relativamente al cd. bonus carburante, ex art. 2 , decreto legge n. 21/2022.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale bonus:

  • può essere corrisposto dal datore di lavoro sin da subito, nel rispetto dei presupposti e dei limiti normativamente previsti, anche ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, sempreché gli stessi non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato;
  • rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dall’art. 51, comma 3, TUIR (infatti, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di € 200 per uno o più buoni benzina ed un valore di € 258,23 per l’insieme degli altri beni e servizi, compresi eventuali ulteriori buoni benzina);
  • si applica nel 2022 e nei primi dodici giorni del 2023, indipendentemente dall’utilizzo in periodi successivi.

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