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Agenzia delle Entrate: tassazione dei premi di produttività

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L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 5 marzo 2024, n. 59 – ha ricordato che l’art. 1, commi da 182 a 189, Legge di Stabilità 2016 ha previsto l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 10% sui premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto MLPS/MEF 25 marzo 2016 .

Com’è noto, per i premi e le somme erogati negli anni 2023 e 2024, la richiamata aliquota dell’imposta sostitutiva è ridotta al 5%.

Con il documento di prassi in specie, l’AE ha chiarito che, nell’ipotesi in cui l’erogazione del premio di risultato non sia subordinata al conseguimento di un risultato incrementale rispetto al risultato registrato dall’azienda all’inizio del periodo di maturazione del premio per quel medesimo parametro, ma sia ancorato al raggiungimento di un dato stabile, fissato dal contratto aziendale, il premio di risultato può fruire del regime fiscale agevolato, a condizione che il valore del dato raggiunto risulti incrementale rispetto al valore registrato in riferimento all’anno precedente.

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